Assistenza fiscale
I
sostituti d'imposta, a prescindere dal numero di soggetti a
cui corrispondono redditi di lavoro dipendente,
non sono più
obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno
semplicemente la
facoltà; per tale motivo in base al disposto
del comma 1, dell'art. 17 del D.M. n. 164/1999 (regolamento sulla
disciplina dell'assistenza fiscale), i sostituti d'imposta che
intendano prestare assistenza devono comunicarlo ai propri
sostituiti entro il
15 gennaio di ogni anno.
ATTENZIONE
In seguito alle modifiche apportate alla disciplina
dell'assistenza fiscale, è previsto l'obbligo, da parte dei
C.A.F., di verificare sempre la conformità dei dati
esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa
documentazione esibita dai contribuenti (D. Lgs. n.
490/1998).I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio
del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lett. b), D. Lgs.
n. 241/1997), non implicano il riscontro della correttezza degli
elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio,
l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle
relative spese di produzione), fatta eccezione per eventuali
errori materiali e di calcolo, o valutazioni di merito
sull'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che
incidono ai fini della determinazione del reddito o delle
imposte dovute (Circ. Agenzia Entrate n. 10 del 31 gennaio
2002). |
Assistenza fiscale diretta
Se il sostituto d'imposta, per il quale l'assistenza fiscale
costituisce semplicemente una facoltà, decida di prestare
assistenza fiscale, deve comunicare tale intenzione al dipendente
entro il 15 gennaio (art. 17 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164).
Adempimenti del dipendente
In presenza di assistenza fiscale diretta il dipendente che intende
usufruirne deve consegnare entro il mese di aprile al datore
di lavoro il Mod. 730 debitamente compilato. Al datore di lavoro non
deve essere esibita la documentazione relativa ai dati esposti in
dichiarazione: tale documentazione, che non va allegata alla
dichiarazione, deve essere conservata a cura del dipendente fino al
31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (la
documentazione relativa al Mod. 730/2003 deve quindi essere
conservata fino al 31 dicembre 2007).
ATTENZIONE
Nella compilazione del Mod. 730 i dipendenti devono sempre
indicare nel quadro C (redditi di lavoro dipendente ed
assimilati) tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati o
di pensione conseguiti nell'anno, anche in presenza di
assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro che ha erogato
tali redditi. |
Adempimenti del datore di lavoro
I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della
destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
In particolare i sostituti d'imposta devono provvedere a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la
regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle
detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare entro il 15 giugno (quest'anno 16 giugno dato
che il 15 è festivo) al dipendente una copia della dichiarazione ed
il prospetto di liquidazione Mod. 730/3 recante l'indicazione degli
importi da trattenere e degli importi da rimborsare;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate,
entro il 20 ottobre, le dichiarazioni elaborate e i relativi
prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la
destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione.
Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare
assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso,
seguendo, in tal caso, le disposizioni previste per l'assistenza
fiscale indiretta.
Controlli e verifiche
Nel momento in cui il sostituto d'imposta riceve i Modd. 730:
- verifica l'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione
da parte del dichiarante e dell'eventuale coniuge;
- verifica la consegna della busta contenente il Mod.
730-1.
Il sostituto successivamente procede alla liquidazione degli
importi effettuando alcuni controlli formali in relazione alle
disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri
dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta
quali, ad esempio:
- coniuge e familiari a carico: verifica della relazione
di parentela e dei periodi per i quali sono a carico del
dichiarante con la relativa percentuale di detrazione;
- redditi dei terreni e dei fabbricati: qualora non vi
siano variazioni dovranno essere confrontati con quanto indicato
l'anno precedente;
- importi indicati quali redditi, ritenute e
periodo di lavoro;
- detrazioni spettanti per oneri;
- controllo degli acconti e delle eccedenze
dell'anno precedente.
Errori, anomalie ed incongruenze
Il sostituto è tenuto al rispetto del termine del 15 giugno,
fissato per la consegna al dipendente della copia della
dichiarazione e del prospetto di liquidazione Mod. 730/3,
recante l'indicazione degli importi da trattenere e degli importi da
rimborsare, al fine di poter consentire all'assistito l'eventuale
riscontro di eventuali errori. In tal caso il sostituto dovrà
infatti elaborare un Mod. 730/3 rettificativo.
ATTENZIONE
Nell'ipotesi in cui il sostituto durante le operazioni di
liquidazione rilevi anomalie ed incongruenze, tali da
comportare l'interruzione dell'assistenza, è tenuto a fornirne
tempestiva comunicazione all'assistito che dovrà procedere alla
presentazione del modello UNICO Persone fisiche entro gli
ordinari termini previsti (31 luglio per la presentazione
cartacea e 31 ottobre per l'invio telematico). |