Assistenza fiscale
I sostituti d'imposta, a prescindere dal numero di soggetti a cui corrispondono redditi di lavoro dipendente, non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno semplicemente la facoltà; per tale motivo in base al disposto del comma 1, dell'art. 17 del D.M. n. 164/1999 (regolamento sulla disciplina dell'assistenza fiscale), i sostituti d'imposta che intendano prestare assistenza devono comunicarlo ai propri sostituiti entro il 15 gennaio di ogni anno.

 
ATTENZIONE
In seguito alle modifiche apportate alla disciplina dell'assistenza fiscale, è previsto l'obbligo, da parte dei C.A.F., di verificare sempre la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione esibita dai contribuenti (D. Lgs. n. 490/1998).I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 241/1997), non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), fatta eccezione per eventuali errori materiali e di calcolo, o valutazioni di merito sull'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute (Circ. Agenzia Entrate n. 10 del 31 gennaio 2002).


Assistenza fiscale diretta
Se il sostituto d'imposta, per il quale l'assistenza fiscale costituisce semplicemente una facoltà, decida di prestare assistenza fiscale, deve comunicare tale intenzione al dipendente entro il 15 gennaio (art. 17 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

Adempimenti del dipendente
In presenza di assistenza fiscale diretta il dipendente che intende usufruirne deve consegnare entro il mese di aprile al datore di lavoro il Mod. 730 debitamente compilato. Al datore di lavoro non deve essere esibita la documentazione relativa ai dati esposti in dichiarazione: tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata a cura del dipendente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (la documentazione relativa al Mod. 730/2003 deve quindi essere conservata fino al 31 dicembre 2007).

 

ATTENZIONE
Nella compilazione del Mod. 730 i dipendenti devono sempre indicare nel quadro C (redditi di lavoro dipendente ed assimilati) tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati o di pensione conseguiti nell'anno, anche in presenza di assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro che ha erogato tali redditi.


Adempimenti del datore di lavoro
I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

In particolare i sostituti d'imposta devono provvedere a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare entro il 15 giugno (quest'anno 16 giugno dato che il 15 è festivo) al dipendente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730/3 recante l'indicazione degli importi da trattenere e degli importi da rimborsare;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, seguendo, in tal caso, le disposizioni previste per l'assistenza fiscale indiretta.

Controlli e verifiche
Nel momento in cui il sostituto d'imposta riceve i Modd. 730:

  • verifica l'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione da parte del dichiarante e dell'eventuale coniuge;
  • verifica la consegna della busta contenente il Mod. 730-1.

Il sostituto successivamente procede alla liquidazione degli importi effettuando alcuni controlli formali in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta quali, ad esempio:

  • coniuge e familiari a carico: verifica della relazione di parentela e dei periodi per i quali sono a carico del dichiarante con la relativa percentuale di detrazione;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati: qualora non vi siano variazioni dovranno essere confrontati con quanto indicato l'anno precedente;
  • importi indicati quali redditi, ritenute e periodo di lavoro;
  • detrazioni spettanti per oneri;
  • controllo degli acconti e delle eccedenze dell'anno precedente.

Errori, anomalie ed incongruenze
Il sostituto è tenuto al rispetto del termine del 15 giugno, fissato per la consegna al dipendente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione Mod. 730/3, recante l'indicazione degli importi da trattenere e degli importi da rimborsare, al fine di poter consentire all'assistito l'eventuale riscontro di eventuali errori. In tal caso il sostituto dovrà infatti elaborare un Mod. 730/3 rettificativo.

 

ATTENZIONE
Nell'ipotesi in cui il sostituto durante le operazioni di liquidazione rilevi anomalie ed incongruenze, tali da comportare l'interruzione dell'assistenza, è tenuto a fornirne tempestiva comunicazione all'assistito che dovrà procedere alla presentazione del modello UNICO Persone fisiche entro gli ordinari termini previsti (31 luglio per la presentazione cartacea e 31 ottobre per l'invio telematico).