|
Sabato 15 GIUGNO 2002 |
I.V.A. - Adempimenti
Periodici
Fatturazione
Differita: termine
per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna
risulti da DDT emessi a Maggio 2002: l’IVA relativa è liquidata e
computata a Maggio 2002.
Contribuenti minori e forfettari:
i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle
operazioni di Maggio 2002.
Registro Corrispettivi
– annotazione riepilogativa:
i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica
registrazione, le operazioni di Maggio 2002 con rilascio di scontrino o
ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli
scontrini di chiusura giornalieri.
Annotazione documento riepilogativo vendite,
per le fatture emesse a Maggio 2002, di ammontare unitario inferiore a
€. 154,94.
Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi e proventi conseguiti da attività commerciali, a Maggio 2002.
Ravvedimento
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 Maggio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 18/03/2002 alla data data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).
La suddetta sanzione, essendo calcolata in
percentuale, va versata con importo arrotondato al secondo decimale (non si
applica la regola del troncamento!).
Nella Sezione delle Utilità del sito
abbiamo reso
disponibile un foglio di lavoro in formato ‘excel’,
che permette il calcolo immediato del ravvedimento e le modalità di esposizione
sul Mod. F24.
Il
ravvedimento operoso è possibile a condizione che la violazione non sia
stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o
attività amministrative d’accertamento.
Non sono più punibili le violazioni che non incidono
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del
tributo, purché non costituiscano ostacolo all’attività di accertamento.
Il versamento delle sanzioni ridotte va effettuato
sullo stesso Mod. F24, con i seguenti codici tributo:
|
8901
– Sanzione pecuniaria IRPEF |
8905
– Sanzione pecuniaria IRPEG |
|
8902
– Sanzione pecuniaria addizionale
Regionale |
8906
– Sanzione pecuniaria ritenute
di acconto |
|
8903
– Sanzione pecuniaria addizionale
Comunale
|
8907
– Sanzione pecuniaria IRAP
|
|
8904
– Sanzione pecuniaria I.V.A. |
8911
– Sanzione pecuniaria altre violazioni |
Periodo di riferimento da indicare nel Mod. F24 (quello nel quale è stata commessa la violazione): 2002.