Lunedì 23 SETTEMBRE 2002

 

Ravvedimento

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 23 Agosto scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 16/07/2002 alla data data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).

La suddetta sanzione, essendo calcolata in percentuale, va versata con importo arrotondato al secondo decimale (non si applica la regola del troncamento!).

Il ravvedimento operoso è possibile a condizione che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o attività amministrative d’accertamento.

Non sono più punibili le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo, purché non costituiscano ostacolo all’attività di accertamento.

La Circolare n. 5/E del 2002 illustra le modalità di correzione di errori di compilazione del Mod. F24.

Il versamento delle sanzioni ridotte va effettuato sullo stesso Mod. F24, con i seguenti codici tributo:

8901 Sanzione pecuniaria IRPEF

8905 Sanzione pecuniaria IRPEG

8902 Sanzione pecuniaria addizionale Regionale

8906 Sanzione pecuniaria ritenute di acconto

8903 Sanzione pecuniaria addizionale Comunale

8907 – Sanzione pecuniaria IRAP

8904 Sanzione pecuniaria I.V.A.

8911 – Sanzione pecuniaria altre violazioni

Periodo di riferimento da indicare nel Mod. F24 (quello nel quale è stata commessa la violazione): 2002.