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Lunedì 23 SETTEMBRE 2002 |
Ravvedimento
E’ possibile regolarizzare il
mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 23 Agosto scorso,
con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del
3% (dal 16/07/2002 alla data data di effettivo versamento), versati
cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del
minimo, pari al 30%).
La suddetta sanzione, essendo
calcolata in percentuale, va versata con importo arrotondato al secondo decimale
(non si applica la regola del troncamento!).
Il ravvedimento operoso è
possibile a condizione che la violazione non sia stata constatata e che non
siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o attività amministrative
d’accertamento.
Non sono più punibili le
violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e del versamento del tributo, purché non costituiscano ostacolo
all’attività di accertamento.
La Circolare n. 5/E del 2002
illustra le modalità di correzione di errori di compilazione del Mod. F24.
Il versamento delle sanzioni
ridotte va effettuato sullo stesso Mod. F24, con i seguenti codici tributo:
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8901
–
Sanzione
pecuniaria IRPEF |
8905
–
Sanzione
pecuniaria IRPEG |
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8902
–
Sanzione
pecuniaria addizionale Regionale |
8906
–
Sanzione
pecuniaria ritenute di acconto |
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8903
–
Sanzione
pecuniaria addizionale Comunale
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8907
– Sanzione pecuniaria IRAP
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8904
–
Sanzione
pecuniaria I.V.A. |
8911
–
Sanzione pecuniaria altre violazioni |
Periodo di riferimento da indicare nel Mod. F24 (quello nel quale è stata commessa la violazione): 2002.