Lunedì 30 SETTEMBRE 2002

 

Rivalutazione delle Partecipazioni in Società non quotate

Le persone fisiche possono procedere alla rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società non quotate, possedute al 1° gennaio 2002, sulla base di un’apposita perizia (redatta e giurata entro la data odierna), pagando un’imposta sostitutiva, sul valore complessivo periziato, nelle seguenti misure:

- 4% per partecipazioni ‘qualificate’ (oltre il 20% per società di capitali e 25% per società personali);

- 2% per le partecipazioni ‘non qualificate’.

Il versamento dell’imposta forfettizzata può essere effettuato in unica soluzione entro la data odierna, oppure in 3 rate annuali di uguale importo, maggiorando seconda e terza rata di interessi 3%.

Il nuovo valore rivalutato non consente per l’alienante il realizzo di minusvalenze utilizzabili ex art. 82, co. 3 e 4 del TUIR.

La perizia, redatta da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori, è riferita all’intero patrimonio sociale, stimato alla data del 1° gennaio 2002.

Il costo della perizia è spesa deducibile dal reddito d’impresa in 5 quote costanti, se la perizia è commissionata dalla società; nel caso sia predisposta su richiesta dei soci, la spesa relativa aumenta il valore d’acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei soci.

In definitiva, i privati che stanno per cedere quote societarie, debbono valutare l’opportunità di assoggettare le plusvalenze conseguibili, ad un’imposta forfettizzata, conseguendo un sensibile risparmio fiscale.

 

Rivalutazione Terreni

Le persone fisiche possono procedere alla rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di terreni edificabili ed agricoli, posseduti al 1° gennaio 2002, sulla base di un’apposita perizia (redatta e giurata entro la data odierna), pagando un’imposta sostitutiva del 4% del valore complessivo periziato.

Il versamento dell’imposta forfettizzata può essere effettuato in unica soluzione entro la data odierna, oppure in 3 rate annuali di uguale importo, maggiorando la seconda e terza rata di interessi del 3%.

La perizia redatta da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, è riferita alla data dell1° gennaio 2002.

Il costo della perizia è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e agricolo nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

In caso di successivo trasferimento, il valore risultante dalla perizia viene considerato valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

 

Assegnazioni dei beni ai soci

Termine per l’assegnazione (o cessione a titolo oneroso) ai soci (soci che risultino tali alla data del 30 settembre 2001) di società di persone e di capitali, dei beni mobili iscritti in pubblici registri, dei beni immobili non utilizzati come strumentali per destinazione, delle quote di partecipazione.

Risulta a tal fine dovuta un’imposta sostitutiva di Irpeg/Irpef ed Irap del 10% sulla differenza tra il valore normale dei beni (per gli immobili le rendite catastali moltiplicate per i coefficienti ministeriali) e quello fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all’IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata del 30% dell’Iva calcolata con l’aliquota propria del bene. L’imposta di registro è ridotta all’1%; le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato per il 40% entro il 16 novembre 2002 e per la restante parte, in due rate uguali al 16 febbraio 2003 e 16 maggio 2003, maggiorate di interessi al 3%.

 

Modello 770/2002 Semplificato

Termine di invio telematico della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2002 Semplificato.

A partire da quest’anno, la dichiarazione dei sostituti d’imposta risulta divisa in due parti:

A) Il Mod. 770 – Semplificato, concernente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assistenziali e dell’assistenza fiscale prestata nel 2001.

B) Il Mod. 770 – Ordinario, concernente le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale.

Il Modello 770 – Ordinario deve essere trasmesso entro il 31 ottobre 2002. Solo tale ultima dichiarazione può essere compresa nella dichiarazione unificata annuale.

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul nuovo Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Settembre 2002.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 51,65.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: A10 (per Ufficio Registro di Macerata), R9M (per U.E. Tolentino), R9L (per U.E. Recanati), R9H (per U.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

IVA: adempimenti periodici

Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, ad Agosto 2002, di ammontare fino a €. 154,94.

Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Luglio 2002, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Agosto 2002, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Restano invariati l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrone le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

Mod. 730 – Acconto ridotto

Termine per i lavoratori dipendenti che hanno presentato il modello 730/2002, per presentare l’apposita comunicazione al proprio sostituto d’imposta, se non intendono versare l’acconto o versarlo in misura più contenuta, rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3).

 

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non Titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:

a) della quinta rata con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2002;

b) della quarta rata, con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno posto in essere il versamento della prima rata nel periodo dal 21 giugno 2002 al 22 luglio 2002.