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Lunedì 30 SETTEMBRE 2002 |
Rivalutazione
delle Partecipazioni in Società non quotate
Le persone fisiche
possono procedere alla rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in società non quotate, possedute al 1° gennaio 2002,
sulla base di un’apposita perizia (redatta e giurata entro la data odierna),
pagando un’imposta sostitutiva, sul valore complessivo periziato, nelle
seguenti misure:
-
4%
per partecipazioni ‘qualificate’ (oltre il 20% per società di capitali e
25% per società personali);
-
2%
per le partecipazioni ‘non qualificate’.
Il
versamento dell’imposta forfettizzata può essere effettuato in unica
soluzione entro la data odierna, oppure in 3 rate annuali di uguale
importo, maggiorando seconda e terza rata di interessi 3%.
Il
nuovo valore rivalutato non consente per l’alienante il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ex art. 82, co. 3 e 4 del TUIR.
La perizia, redatta da
dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori, è riferita
all’intero patrimonio sociale, stimato alla data del 1° gennaio 2002.
Il
costo della perizia è spesa deducibile dal reddito d’impresa in 5
quote costanti, se la perizia è commissionata dalla società; nel caso sia
predisposta su richiesta dei soci, la spesa relativa aumenta il valore
d’acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei soci.
In
definitiva, i privati che stanno per cedere quote societarie, debbono valutare
l’opportunità di assoggettare le plusvalenze conseguibili, ad un’imposta
forfettizzata, conseguendo un sensibile risparmio fiscale.
Rivalutazione
Terreni
Le
persone fisiche possono procedere alla rivalutazione del costo
fiscalmente riconosciuto di terreni edificabili ed agricoli, posseduti al 1°
gennaio 2002, sulla base di un’apposita perizia (redatta e giurata entro la
data odierna), pagando un’imposta sostitutiva del 4% del valore
complessivo periziato.
Il versamento dell’imposta
forfettizzata può essere effettuato in unica soluzione entro la data
odierna, oppure in 3 rate annuali di uguale importo, maggiorando la
seconda e terza rata di interessi del 3%.
La perizia redatta da
ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e
periti industriali edili, è riferita alla data dell1° gennaio 2002.
Il costo della perizia
è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e agricolo
nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
In caso di successivo
trasferimento, il valore risultante dalla perizia viene considerato valore
normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale.
Assegnazioni
dei beni ai soci
Termine per
l’assegnazione (o cessione a titolo oneroso) ai soci (soci che risultino tali
alla data del 30 settembre 2001) di società di persone e di capitali, dei beni
mobili iscritti in pubblici registri, dei beni immobili non utilizzati come
strumentali per destinazione, delle quote di partecipazione.
Risulta a tal
fine dovuta un’imposta sostitutiva di Irpeg/Irpef ed Irap del 10% sulla
differenza tra il valore normale dei beni (per gli immobili le rendite
catastali moltiplicate per i coefficienti ministeriali) e quello fiscalmente
riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all’IVA, l’imposta
sostitutiva è aumentata del 30% dell’Iva calcolata con l’aliquota propria del
bene. L’imposta di registro è ridotta all’1%; le imposte ipotecarie e
catastali sono dovute in misura fissa. Il
versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato per il 40% entro il
16 novembre 2002 e per la restante parte, in due rate
uguali al 16 febbraio 2003 e 16 maggio 2003, maggiorate di interessi al 3%.
Modello
770/2002 Semplificato
Termine di
invio telematico della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2002
Semplificato.
A partire da
quest’anno, la dichiarazione dei sostituti d’imposta risulta divisa in due
parti:
A) Il Mod. 770 – Semplificato, concernente le ritenute sui redditi di
lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni, nonché i dati
contributivi, previdenziali ed assistenziali e dell’assistenza fiscale prestata
nel 2001.
B) Il Mod. 770 – Ordinario, concernente le ritenute sui dividendi,
proventi da partecipazione e redditi di capitale.
Il Modello 770
– Ordinario deve essere trasmesso entro il 31 ottobre 2002. Solo tale
ultima dichiarazione può essere compresa nella dichiarazione unificata annuale.
Imposta di
registro - Contratti di locazione
Versamento sul
nuovo Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed
affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite, con rinnovo al 1° Settembre 2002.
L’imposta di
registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo
annuo.
In caso di
prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 51,65.
Gli importi da
versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per
difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o
superiore.
Cod. Ufficio:
A10 (per Ufficio Registro di Macerata), R9M
(per U.E. Tolentino), R9L (per U.E. Recanati), R9H
(per U.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T
–
Imposta
di registro, prima annualità |
114T
–
Imposta di
registro per proroghe
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112T
–
Imposta
di registro, annualità successive |
113T
– Imposta di registro per risoluzioni
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107T
–
Imposta di
registro, intero periodo |
964T
–
Diritti
di registrazione €. 4,13 |
IVA:
adempimenti periodici
Documento
riepilogativo acquisti:
annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture
ricevute, ad
Agosto 2002,
di ammontare fino a
€. 154,94.
Annotazione
fatture intracomunitarie:
le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro
acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo,
ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
Acquisti
intracomunitari – emissione di autofattura:
nel caso di acquisti di
Luglio 2002,
per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro
Agosto 2002,
occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
Annotazione
fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria):
l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere
effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale)
nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le imprese
rilevano – a fine periodo – il
numero di chilometri
da riportare sulla scheda carburanti.
Acquisti in
sospensione d’imposta:
l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,
ha soppresso l’obbligo -
in precedenza
previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di
effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta -
di annotare
mensilmente
nei registri IVA
i dati riferiti
all’andamento del plafond mobile.
Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o
attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o
attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Restano invariati
l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione
ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrone le
cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
Mod. 730 –
Acconto ridotto
Termine per i lavoratori
dipendenti che hanno presentato il modello 730/2002, per presentare l’apposita
comunicazione al proprio sostituto d’imposta, se non intendono versare l’acconto
o versarlo in misura più contenuta, rispetto a quanto risulta dal prospetto di
liquidazione (Mod. 730-3).
Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non Titolari di partita IVA
I contribuenti
non
titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno
esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento,
sul Mod. F24:
a) della
quinta
rata con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno posto in
essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2002;
b) della
quarta
rata, con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno posto in
essere il versamento della prima rata nel periodo dal 21 giugno 2002 al 22
luglio 2002.